Sunday, September 5, 2010

Statuto

Posted by admin On novembre - 23 - 2009

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “RIONE BIANCO” INDICE Art.  1)    Costituzione Art.  2)    Principi fondamentali Art.  3)    Araldica rionale Art.  4)    Territorio rionale Art.  5)    Sede Art.  6)    Accesso alla Sede Art.  7)    Scopi ed attribuzioni Art.  8)    Attività ricreative e sociali Art.  9)    Patrimonio e gestione amministrativa Art.  10)   Soci Art.  11)   Diritti e doveri dei Soci Art.  12)   Perdita della qualifica di socio Art.  13)   Organi costitutivi del Rione Art.  14)   Assemblea dei Soci Art.  15)   Assemblea Ordinaria Art.  16)   Assemblea Straordinaria Art.  17)   Capo Rione Art.  18)   Capitani del Rione Art.  19)   Consiglio Direttivo Art.  20)   Segretario Art.  21)   Tesoriere Art.  22)   Collegio Revisori dei conti Art.  23)   Presidente Onorario Art.  24)   Norme integrative PREMESSA STORICA La tradizionale disputa del "Niballo – Palio di Faenza" ha luogo a Faenza ogni anno, per antica tradizione, in occasione della festività dei SS. Pietro e Paolo, oppure nella quarta domenica di  giugno. Con essa il popolo faentino, avente nei suoi Rioni l'espressione storica più pura e caratteristica, vuole solennizzare le antiche corse descritte negli statuti del 1410, durante la Signoria dei Manfredi. Per mantenere viva questa tradizione, il Popolo del Borgo Durbecco ha voluto costituire una associazione denominata "RIONE BIANCO".

Art.  1)    COSTITUZIONE

1.1  – E' costituita l'associazione denominata “Rione Bianco”. 1.2  – L’associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art.  2)    PRINCIPI FONDAMENTALI

2.1   Il Rione Bianco è una associazione libera, apolitica, aconfessionale a carattere culturale, ricreativo e  sportivo dilettantistico, senza fini di lucro. 2.2   Il Rione Bianco è un organismo autonomo e come tale provvede alla propria amministrazione, svolgendo la propria attività in modo indipendente, in osservanza delle norme del presente Statuto e del Regolamento del "Niballo – Palio di Faenza" e manifestazioni collaterali, deliberato dal Comune di Faenza. 2.3   Il Rione Bianco aderisce al Consiglio dei Capi Rione per l'organizzazione del "Niballo – Palio di Faenza" e manifestazioni collaterali, di cui il proprio Capo Rione o Capitano delegato fa parte di diritto. 2.4   Il Rione Bianco potrà acquistare, restaurare, vendere, permutare beni mobili ed immobili. 2.5   Il Rione Bianco potrà inoltre affiliarsi ad altre associazioni od enti aventi finalità affini od analoghe alle proprie e non in contrasto con le norme fondamentali contenute nel "Regolamento del Niballo – Palio di Faenza". 2.6   E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi , riserve o capitale durante la vita dell’associazione , salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili o avanzi di gestione andranno reinvestiti interamente nelle attività istituzionali.

Art.  3)    ARALDICA RIONALE

3.1   Il Rione Bianco ha per stemma o arma: d'argento, all'antico ponte romano d'azzurro caricato di due torri merlate alla Ghibellina sul fiume al naturale. 3.2   Lo stemma è di proprietà del Rione Bianco e comunque il suddetto marchio non può essere riprodotto, esposto al pubblico e diffuso da terzi senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo del Rione Bianco.

Art.  4)    TERRITORIO RIONALE

4.1   Il Rione Bianco rappresenta la zona in cui attualmente è divisa una parte del territorio urbano ed extraurbano del Comune di Faenza; più precisamente comprende tutto il Borgo Durbecco ed il territorio a destra dei fiumi Marzeno e Lamone fino ai confini del Comune di Faenza. Nel territorio del Rione Bianco è compreso anche il Castello di Oriolo.

Art.  5)    SEDE

5.1   Il Rione Bianco ha sede a Faenza in Piazza Frà Sabba al N.5 nell'immobile denominato "Chiostro della Commenda". 5.2   I locali sono messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale e comprendono: a)    sale per la custodia dei costumi e quant'altro concerne la rievocazione storica del Niballo – Palio di Faenza; b)    sale per la custodia dei materiali attinenti alle manifestazioni collaterali; c)    sale per le attività ricreative dei Soci; d)    sale adibite all'uso di segreteria della associazione.

Art.  6)    ACCESSO ALLA SEDE

6.1   L'accesso alla sede è riservato ai soli Soci del Rione Bianco e loro familiari.

Art.  7)    SCOPI ED ATTRIBUZIONI

7.1   Lo scopo imprescindibile del Rione Bianco è la conquista della Vittoria del “Niballo – Palio di Faenza”. Questa è la meta per la quale ogni Socio deve impegnarsi mettendo al servizio della Società la propria capacità e disponibilità. La vittoria deve essere ottenuta rispettando le leggi della Cavalleria e facendo salvo l'onore proprio ed altrui; poi decideranno la maestria e la sorte. 7.2   Con lo stesso impegno il Rione Bianco partecipa alle manifestazioni organizzate dal Consiglio dei Capi Rione, sia a carattere storico che come rappresentanza della città. 7.3   Al raggiungimento dello scopo sociale i singoli Soci, ciascuno nell'ambito delle proprie distinte competenze, provvederanno sempre nel più rigido rispetto della serietà e rettitudine.

Art.  8)    ATTIVITA' RICREATIVE E SOCIALI

8.1   Con l'intento di ottenere una migliore conoscenza fra i singoli e di sviluppare le capacità di ognuno, il Rione Bianco si impegna a: a)    promuovere attività di carattere culturale, sportivo dilettantistico e ricreativo ed altre iniziative tese ad interessare il Popolo del Rione. b)    organizzare attività folcloristiche ed artistiche interessanti i cittadini e la vita del rione; c)    favorire l'attività sociale di aggregazione tra i singoli soci del Rione rivolta a tutte le fasce sociali e di qualsiasi età; d)    promuovere attività di assistenza morale e di solidarietà sociale tra i soci. 8.2   Tali attività sono e si intendono comunque e per qualsiasi effetto subordinate al raggiungimento degli scopi di cui all’art. 7. 8.3   Eventuali sezioni culturali, sportive dilettantistiche e simili che dovessero sorgere all'interno del Rione Bianco, dovranno avere un proprio rendiconto, ma sempre all'interno della gestione amministrativa del Rione.

Art.  9)    PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

9.1   Il patrimonio ed i proventi del Rione Bianco, di cui ai successivi articoli, sono e si intendono vincolati e da reinvestire per la realizzazione degli scopi sociali, in primo luogo quelli di cui all’art. 7 e, in subordine, quelli di cui all’art. 8. 9.2   Il patrimonio del Rione Bianco è costituito: a)    dalle attrezzature di arredamento e di servizio in sede e nella scuderia; b)    dai costumi e dalle armi occorrenti per le manifestazioni attinenti al “Niballo – Palio di Faenza” ed alle gare degli sbandieratori; c)    dai cavalli custoditi nelle stalle e dai relativi finimenti, cumulo di fieno, paglia, ecc.; d)    dalle disponibilità liquide, detenute in cassa o tramite conti bancari; e)             da qualsiasi altro bene mobile o immobile; f)             da eredità, legati e donazioni; g)             da erogazioni liberali e contributi; 9.3   Il Rione Bianco provvede all'espletamento delle proprie attività mediante: a)    il contributo annuale disposto dal Comune di Faenza, a norma dell'art.1 del Regolamento del "Niballo – Palio di Faenza" e manifestazioni collaterali (tramite la concessione di contributi finalizzati, la concessione in uso di beni comunali, la collaborazione tramite convenzione, l'erogazione di finanziamenti ricorrenti per le ordinarie gestioni dei Rioni); b)    le entrate dalle varie attività che il Rione Bianco organizza annualmente; c)    le esibizioni degli sbandieratori richieste in esclusiva al Rione Bianco; d)    gli utili da gestione diretta, o in concessione, del servizio di bar e giuochi nella sede sociale; e)    le quote di tesseramento dei Soci; f)    le oblazioni e/o donazioni di soci, Enti o Istituzioni Pubbliche, simpatizzanti o privati cittadini; g)    i prestiti infruttiferi dei Soci per autofinanziamento di eventuali spese straordinarie del Rione. 9.4   – Il patrimonio mobiliare ed immobiliare del Rione è inalienabile, salvo per i beni fungibili e, in caso di scioglimento della associazione, saldate le eventuali pendenze debitorie, il patrimonio residuo verrà devoluto per fini di utilità sociale.

Art.  10)   SOCI

10.1  Possono essere Soci del Rione Bianco tutte le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il 16° anno di età, senza limitazione di fede, nazionalità e razza, anche se non residenti nel territorio rionale, i cui caratteri di serietà e moralità siano notori. 10.2  La qualifica di Socio si consegue mediante: a)    domanda, indirizzata al Consiglio Direttivo del Rione e sottoscritta da almeno 2 (due) Soci effettivi del Rione indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e professione, nella quale si dovrà dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli Organi del Rione Bianco. b)    pagamento anticipato della quota di tesseramento sociale. 10.3  – La domanda resterà affissa per almeno 15 (quindici) giorni all'Albo rionale, e poi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con il consenso di almeno i 3/4 (tre/quarti) dei suoi componenti. In caso contrario la domanda di ammissione a Socio è respinta. Dell’eventuale diniego di iscrizione il Consiglio Direttivo ne dà concisa motivazione al richiedente. 10.4 –      Lo "status" di Socio del Rione decorre dal giorno dell'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. 10.5  – I Soci in regola con il tesseramento si distinguono in: a)    Soci Ordinari; b)    Soci Sostenitori; c)    Soci Benemeriti. d)    Soci Onorari. 10.6  – Sono Soci Ordinari tutti coloro che versano regolarmente la quota sociale annuale nell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo. 10.7  – Sono Soci Sostenitori tutti coloro che versano una somma pari al doppio dell'intera quota sociale. 10.8  – Sono Soci Benemeriti, nominati dal Consiglio Direttivo, coloro che abbiano svolto attività di particolare impegno e responsabilità, o che abbiano contribuito a conseguire notevoli successi del Rione nelle attività agonistiche. 10.9  – Sono Soci Onorari, nominati dal Consiglio Direttivo, coloro che si siano particolarmente distinti in attività culturali e ricreative a favore della collettivita' o che  abbiano dimostrato nel corso degli anni particolare fedeltà e attaccamento al Rione. 10.10  – In casi eccezionali di notoria indigenza, o di precarie condizioni economiche dovute a disoccupazione involontaria, l'iscritto al Rione può chiedere l'esenzione del versamento della quota sociale senza perdere la qualifica di Socio, purché svolga attiva e gratuita opera nell'organizzazione delle manifestazioni rionali. 10.11- I Soci del Rione partecipano alla vita associativa prestando la loro opera libera, volontaria e gratuita. 10.12– Tutti i soci, anche se distinti in categorie, hanno gli stessi diritti e doveri. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale. Sono espressamente esclusi i soci temporanei. 10.12- La quota associativa dei Soci è intrasmissibile, anche per causa di morte, e non è rivalutabile.

Art.  11)   DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

11.1  I Soci hanno il diritto di: a)    partecipare alle assemblee, esprimendo liberamente il loro parere ed il loro voto; b) frequentare i locali della sede sociale unitamente ai propri familiari; c) partecipare alle manifestazioni organizzate dal Rione unitamente ai propri familiari. 11.2  I Soci hanno il dovere: a)    di rispettare le norme del presente statuto; b)    di condividere le finalità e gli impegni assunti dal Rione Bianco nell'espletamento degli scopi istituzionali; c)    di rispettare il Regolamento del "Niballo – Palio di Faenza" e manifestazioni collaterali; d)    di conservare il patrimonio rionale, della sede e della scuderia, nelle migliori condizioni di efficienza possibili; e)    di partecipare alle riunioni sociali; f)    di collaborare alle manifestazioni organizzate dal Rione Bianco contribuendo alla loro riuscita, nei limiti delle proprie possibilità; g)    di rispettare gli Statuti e/o Regolamenti di Associazioni cui il Rione intende aderire. 11.3 In caso di inadempienze minori e più lievi rispetto a quelle previste dall'art.12 il Consiglio direttivo può applicare provvedimenti disciplinari minori: a)    richiamo verbale o scritto; b)    sospensione temporanea.

Art.  12)   PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

12.1  La qualifica di Socio si perde per: a)    dimissioni volontarie, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo; b)    esclusione; c)    decadenza per morosità. 12.2  Le dimissioni sono valide dalla data di ricevimento della comunicazione. 12.3  L’esclusione è comminata dall’assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per condotta disonorevole od ostruzionistica, verso il buon andamento rionale, sia nelle manifestazioni sociali che in quelle agonistiche, e/o per aver violato in modo grave e doloso le disposizioni del presente Statuto. Può essere causa di esclusione anche il mancato rispetto dei principi previsti dall'art.10.1 di serietà e moralità. Al socio è sempre garantito il diritto di difesa nonché la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria, nei modi di legge. 12.4  Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che non abbiano adempiuto, nei termini previsti, all'obbligo del pagamento della quota di tesseramento sociale. 12.5  Qualora il socio incorso nella decadenza per morosità, volesse ripresentare la domanda di affiliazione, deve: a)    ottemperare nuovamente alle disposizioni degli articoli 10.1, 10.2 e 10.3.

Art.  13)   ORGANI COSTITUTIVI DEL RIONE

13.1  Il Rione Bianco organizza la propria struttura interna in forma democratica attraverso i seguenti organi essenziali: a)    l'Assemblea dei Soci; b)    il Capo Rione; c)    i Capitani del Rione; d)    il Consiglio Direttivo Rionale; e)    il Collegio dei Revisori dei conti.

Art.  14)   ASSEMBLEA DEI SOCI

14.1  L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo sovrano e come tale esamina, giudica e delibera su tutte le attività relative alla vita associativa. 14.2  L'Assemblea dei Soci può essere convocata in sessione ordinaria e straordinaria. 14.3  – La convocazione dei Soci in Assemblea avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e per invito personale scritto inviato con almeno 8 giorni di preavviso. 14.4 – Nell'invito devono essere specificati: a)    l'ordine del giorno; b)    il luogo ed ora della riunione, in prima ed in seconda convocazione. 14.5 – Hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota di tesseramento sociale. 14.6 – Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; le elezioni devono essere fatte a scrutinio segreto.

Art.  15)   ASSEMBLEA ORDINARIA

15.1 – L'Assemblea ordinaria è convocata dal Capo Rione, ed è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno dei Soci del Rione, ed in seconda convocazione, da tenersi decorse almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. 15.2  – Tanto in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti. 15.3  – Nell'Assemblea ordinaria i Soci possono farsi rappresentare con delega scritta rilasciata ad un altro Socio, che non sia membro degli organi sociali. 15.4  – Ogni socio non può avere più di una (1) delega scritta. 15.5  L'Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro il 31 dicembre, per: a)    approvare il bilancio consuntivo; b)    approvare il programma di massima dell'attività del Rione per l'anno in corso; c)    deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, anche su richiesta scritta di 1/10 dei soci; d) eleggere gli Organi costitutivi del Rione. 15.6 – L’assemblea ordinaria può inoltre essere convocata in ogni momento, per deliberare su qualunque argomento di interesse sociale. Essa dovrà, inoltre, essere convocata senza indugio se richiesta da almeno 1/10 dei soci, in forma scritta e con l’indicazione delle materie da trattare

Art.  16)   ASSEMBLEA STRAORDINARIA

16.1  L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Capo Rione o dal Consiglio Direttivo. Essa dovrà, inoltre, essere convocata senza indugio se richiesta da almeno 1/10 dei soci, in forma scritta e con l’indicazione delle materie da trattare. 16.2  L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione. 16.3 – L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente col voto favorevole della metà più uno dei Soci iscritti, ed in seconda convocazione (da tenersi sempre decorse almeno 24 ore dalla prima convocazione) col voto favorevole della maggioranza dei presenti. 16.4 – In deroga al comma precedente, per le sole modifiche riguardanti il cambiamento dello scopo (art.7), il trasferimento della sede (art.5), l'accesso alla sede sociale (Art. 6.1), l'Assemblea Straordinaria è validamente convocata, tanto in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi dei Soci iscritti; le delibere relative si intendono approvate con i voti favorevoli della maggioranza dei Soci presenti. Lo scioglimento dell’associazione deve essere sempre deliberato dall’assemblea straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Art.  17)   CAPO RIONE

17.1  Il Capo Rione è eletto dall'Assemblea dei Soci, per le prime due votazioni con i 2/3 (due/terzi) dei voti, mentre nelle votazioni successive con la maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. 17.2 – Il Capo Rione:

  • è il rappresentante legale dell'Associazione ed ha la firma della stessa;
  • presiede di diritto le Assemblee dei Soci e le riunioni di Consiglio Direttivo;
  • rappresenta il Rione, – personalmente o per mezzo di un Capitano delegato – nel Consiglio dei Capi Rione.

17.3 -      In caso di dimissione del Capo Rione, è necessario ripetere al completo le elezioni degli Organi rionali.

Art.  18)   CAPITANI DEL RIONE

18.1 – I Capitani del Rione, sono due: a)    il primo, viene eletto contemporaneamente al Capo Rione, con il quale si presenta in lista unica, con le stesse maggioranze previste all’art. 17; b)    il secondo viene nominato all'interno del Consiglio Direttivo durante la sua prima riunione. 18.2  I Capitani, in caso di assenza o impedimento del Capo Rione, lo rappresentano in tutte le sue funzioni.

Art.  19)   CONSIGLIO DIRETTIVO

19.1 – Il Consiglio Direttivo del Rione Bianco viene eletto dalla Assemblea dei Soci ed è composto da nove (9) membri: a)    Capo Rione; b)    2 Capitani; d)    sei consiglieri. 19.2  I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni, possono essere rieletti e prestano la loro opera gratuitamente. 19.3  Per essere eletti membri del Consiglio Direttivo è obbligatorio essere Soci da almeno 2 (due) anni dalla data di accettazione della domanda. Le elezioni del Consiglio Direttivo vengono svolte separatamente e dopo quelle relative al Capo Rione e ad uno dei Capitani. 19.4 – Il Consiglio è convocato dal Capo Rione ogni volta che egli ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. L’avviso di convocazione contenente le materie da trattare deve essere spedito via posta, fax, telegramma o posta elettronica con almeno 8 giorni di preavviso. 19.5  Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo procede alla distribuzione delle cariche sociali, così distinte: a)    un Capitano; b)    Segretario; c)    Tesoriere. 19.6  Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione amministrativa e finanziaria, sia ordinaria che straordinaria, del Rione Bianco, dandone rendiconto all'Assemblea generale dei Soci. 19.7  Spetta al Consiglio Direttivo: a)    curare il buon andamento del Rione; b)    amministrare e conservare il patrimonio sociale; c)    predisporre i programmi di attività e condurli ad attuazione; d)    rendere conto all'Assemblea dei Soci dei bilanci consuntivi della gestione sociale; e)    convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie; f)    esaminare le domande di ammissione a Socio, deliberare la decadenza dei soci morosi e proporre all’assemblea l’esclusione dei soci; g)accettare eredità, legati e donazioni; h)             nominare avvocati, procuratori ed arbitri i)             contrarre prestiti, mutui e concedere garanzie. 19.8  Le sedute del Consiglio Direttivo sono ritenute valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, tra cui deve esserci obbligatoriamente il Capo Rione, e non sono ammesse deleghe. 19.9 – Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta. 19.10-      Tutti i membri del Consiglio hanno l'obbligo di presenziare alle riunioni del Consiglio stesso e dell’assemblea dei Soci e possono essere incaricati di particolari mansioni utili o necessarie per l'organizzazione delle varie attività. Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio. 19.11 Di ogni riunione si dovrà redigere apposito verbale. 19.12 Tutti i componenti il Consiglio Direttivo del Rione sono responsabili solidalmente ed in proprio, del buon andamento del Rione e della buona amministrazione della consistenza patrimoniale. 19.13 In caso di morte, decadenza o dimissioni di uno o più Consiglieri, subentrano in ordine i primi dei non eletti, fatta salva la possibilità di indire nuove elezioni per la sostituzione dei dimissionari nel rispetto di quanto statuito nell'art.13. I membri così sostituiti restano in carica fino alla scadenza del triennio in corso. In caso venga a mancare la  maggioranza dei consiglieri dovranno essere indette nuove elezioni per il rinnovo dell’intero consiglio.

Art.  20)   SEGRETARIO

20.1  Il Segretario redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e li firma unitamente al Capo Rione, inoltre: a)    tiene aggiornato il libro Soci; b)    cura la corrispondenza e l'archivio; c)    provvede per gli avvisi di convocazione dei Consigli e delle Assemblee.

Art.  21)   TESORIERE

21.1  Il Tesoriere segue l'amministrazione finanziaria del Rione, provvede agli incassi ed ai pagamenti. 21.2  L'esercizio sociale si chiude il 31 agosto di ogni anno, ed alla fine di ogni esercizio il Tesoriere provvede alla formazione del Bilancio Sociale.

Art.  22)   COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

22.1  Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di 3 (tre) membri, eletti appositamente dall'Assemblea dei Soci, anche fra persone non iscritte al Rione Bianco. 22.2  I Revisori restano in carica (3) tre anni e sono rieleggibili. In caso di morte o dimissioni verranno cooptati i primi dei non eletti: in mancanza si procederà a nuove elezioni. Nel caso venisse a mancare la maggioranza dei membri si procederà all’elezione dell’intero Collegio. 22.4  I Revisori prestano la loro opera a titolo gratuito. 22.5  Nella prima riunione i tre componenti eleggono il Presidente del Collegio. 22.6  Compito del Collegio Revisori dei Conti è quello di vigilare sull'andamento della gestione economico-finanziaria, facendo ispezioni e controlli periodici dei libri contabili ed amministrativi. 22.7  Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzione consultiva, ma senza diritto di voto. 22.8  Del loro operato rendono conto all'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio annuale.

Art.  23)   PRESIDENTE ONORARIO

23.1  L’assemblea ordinaria dei soci può nominare un Presidente Onorario, scelto fra gli iscritti che abbiano ben meritato per attaccamento al Rione Bianco e partecipazione attiva alla vita rionale. 23.2  La qualifica di Presidente Onorario ha validità a tempo indeterminato; egli può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art.  24)   NORMA INTEGRATIVA

24.1  Le norme del presente statuto si intendono integrate, per quanto non esplicitamente previsto, dal Regolamento del "Niballo – Palio di Faenza" e manifestazioni collaterali approvato dal Consiglio Comunale di Faenza. 24.2  Ogni precedente Statuto, o Regolamento rionale, si intende abrogato. 24.3 Per quanto tutto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. 24.4 Il presente Statuto è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci del Rione Bianco riunita in seduta straordinaria a Faenza il giorno 10/04/2007.

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